Vedo la gggente che sta poco bene…

…Concerto dei Marta Sui Tubi in quel del COX18, il vostro amico Ubikindred esce in cortile a fumarsi una sigaretta e incontra un’amica…
A: "Allora che te ne pare dei Marta Sui Tubi?"
U: "Sono molto bravi, l’unica cosa che trovo un po’ inquietante è la somiglianza con gli Interno17…"
A: "Chi?"
U: "Un gruppo degli anni ’90, toscano, molto bravi…quelli di ‘Hello’, hai presente?"
A: "Mai sentiti…"
Un ragazzo ed una ragazza che stavano parlando di fianco al vostro amico, si fermano di botto e lo fissano…
Ragazzo: "Eh, gli Interno17!"
Ragazza: "Lo sai che il tipo degli Interno 17 è il mio coinquilino? M’ha detto che hanno fatto un nuovo disco e adesso esce il singolo!"
U:"…."

48 risposte a “

  1. Guarda che gli Interno 17 li conoscevamo in 3 pure 10 anni fa, amico Carcarlo, infatti tu che sei vecchio quanto me (inutile negare) manco sai chi siano…e ascolti Ray Gelato…ho detto tutto 😉

  2. bisogna tenersi aggiornati.
    io per esempio una volta uno mi manda per posta un disco incredibile già per il titolo: Sussididario Illustrato sulla Giovinezza. Lo trovai molto bislacco ma pure irresistibile. Poi quelli sono diventati i Baustelle!
    Non li conosci?
    Comunque ora ai concerti sono una delle poche che conosce tutte le parole delle canzoni. Sto in prima fila a cantare a squarcia gola.

  3. Cancarlo, dove possiamo parlare della natura delle obbligazioni nascenti da promessa di matrimonio?
    Oggi pomer devo fare la conclusionale sulla preliminare questione di incompetenza territoriale. Il mio socio, trattandole da obbligazioni ex lege, ha applicato il 20 cpc. L’avversario mi ha fatto eccezione a favore del foro genrale delle persone fisiche. Capisci che problema che tengo?

  4. Intanto io non sono vecchio quanto te, sono più giovane.
    Poi che c’entra rey gelato?Guarda che lui è ggiovane dentro, anche se non suona al Cox 18.
    In realtà non compro pèù un disco da quando ho smesso di lavorare in libreria. E le mie conoscenze musicali sono ferme al 2004.
    Ok, sono una frana.
    Cc

  5. Altrimenti su messanger
    Tuttavia riconosco che le braccia del nerboruto Gazzoni son meglio.
    Il tuo collega, comunque, ha ragione (a mio modestissimo parere)
    Cc

  6. conosco il carcarlo da tre anni e ancora non mi ha mollato il suo contatto msn, ma per parlare di obbligazioni nascenti da promesse di matrimonio eccolo lì che lo volantina a destra e a manca.
    no, capisco la coincidenza, ma il titolo non mi pareva adeguato

  7. secondo me bisogna spostare la promessa di matrimonio a brescia.

    (ubik, vai a vedere i marta sui tubi e non mi dici niente, sei un fellone. per ripicca vado a fare avances virtuali e importunare a scopi sessuali su msn. a carcarlo, ovviamente)

  8. Lise, veramente io non ho dato nessun contatto, dopodichè basta chiedere, hai chiesto? No. Quindi.

    Eddie, se mi importuni ti scateno contro i lemuri da guardia. se mi chiami, invece, rispondo.
    Cc

  9. Seeee, mal frequentato perchè erano tutti alti, barbuti e puzzoni, ecco.

    @Yuki: come vedi non ti sei persa molto 🙂 … beh certo c’erano delle personcine di tutto rispetto (tipo la Vi e me)

  10. Nemmeno io c’ero al concerto. Ero all’aperitivo fighètto del venerdì sera, dove ho conoscituo un tale (molto moderno) che deve assumere dei personal shoppers. mi ha detto quanto li pagano, ho provato ad autoraccomandarmi e la risposta è stata che non ero vestito nel modo adatto, perchè dal vestito si capisce quel che faccio.
    …’sto frocio.
    Cc

  11. lise: diciamo che non sono come ubi, ecco, ma ricordo una maglietta bianca.
    poi: ubik, guarda che c’è gente che muore dalla voglia di avermi fra i contatti di msn. sono tutti in cura, ma insomma.
    (pista le tette non le ha, confermo)

    eddie

  12. io, per esempio, ho l’unico contatto msn di cui non mi frega un cazzo (indovinate quale..) e non ho quello di voialtri.
    che dovrei dire?
    ma poi, ciavete 40 anni e ancora passate il tempo a ciatta? malimorte’, e quando lo trovate il tempo per drogarvi a mestiere?

  13. Non sono stata al concerto io…uff… e non ero all’aperitivo fighetto.
    Ma insomma che facevo?!A perdere tempo…
    Le braccia di gazzoni si materializzano nei miei peggiori incubi.
    In compenso però ho un account msn!-la mezza parte piena del bicchiere-
    E quanto a tette… -l’altra mezza-
    O.o

  14. Sono state emanate le disposizioni con le quali viene data attuazione alla disciplina sulla devoluzione del TFR a decorrere dal 1° gennaio 2007. Con apposito decreto interministeriale pubblicato in G.U.n.26 dell’1 febbraio 2007, sono state in particolare individuate le modalità che aziende e lavoratori dovranno seguire per svolgere lo specifico adempimento e sono state fissate le modalità di funzionamento del Fondo di previdenza complementare residuale presso l’INPS (FONDINPS).
    Con un ulteriore provvedimento sono state stabilite anche le regole per rendere operativo il Fondo di Tesoreria presso l’INPS, nel quale dovrà affluire il TFR inoptato.
    Forniamo di seguito una sintesi sugli aspetti di maggiore rilievo per le aziende dei nostri settori.

    Devoluzione del TFR – Modalità e Modulistica
    Il lavoratore dipendente, in attività al 31.12.2006, deve scegliere entro il 30 giugno 2007 se destinare il TFR a previdenza complementare ovvero se mantenerlo in azienda.
    La scelta dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di un apposito modulo (TFR1) messo a disposizione dal datore di lavoro (v. All.1).
    Tale modulo, una volta sottoscritto, dovrà essere conservato dal datore di lavoro, che ne rilascia al lavoratore copia controfirmata per ricevuta.
    I lavoratori assunti dopo il 31.12.2006, che non abbiano già devoluto il TFR nel corso di precedenti rapporti di lavoro, dovranno operare tale scelta entro 6 mesi dalla data di assunzione. A tal fine dovranno utilizzare il modello TFR 2 messo a disposizione dal datore di lavoro (v. All. 2).
    Le operazioni contenute nei due moduli sono state definite sulla scorta delle situazioni e delle possibilità previste dalla nuova disciplina della previdenza complementare entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
    Sottolineiamo che la manifestazione di volontà espressa attraverso i suddetti moduli assume rilievo particolare in relazione all’obbligo di versare al Fondo di tesoreria INPS il TFR rimasto in azienda.
    Per questo motivo, una copia del modulo, debitamente sottoscritto dal lavoratore, deve essere conservato in azienda e reso disponibile per eventuali controlli ispettivi.

    Esclusioni
    Non sono tenuti a compilare i modelli suddetti (TFR 1 o TFR 2):
     i lavoratori che al 31.12.2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare devolvendo l’intero TFR
     i lavoratori domestici
     i lavoratori con contratto di durata inferiore a 3 mesi
     lavoratori a domicilio
     lavoratori per i quali i contratti collettivi prevedono la corresponsione periodica delle quote di Tfr o l’accantonamento delle stesse quote presso soggetti terzi.

    Validità scelte precedenti
    Qualora il lavoratore abbia già formalmente manifestato al datore di lavoro la volontà di conferire il TFR alla forma pensionistica complementare senza utilizzare la modulistica ufficiale, tale scelta resta valida e resta confermata la decorrenza originaria.In questo caso, tuttavia, il lavoratore dovrà provvedere a compilare anche il modello TFR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei citati decreti (3 marzo 2007).

    Decorrenza trasferimento TFR
    1) Scelta esplicita a favore Fondo Pensione
    In caso di esplicito conferimento del TFR al Fondo pensione di categoria, il datore di lavoro, dovrà, successivamente al 30 giugno 2007, trasferire al fondo stesso il TFR maturato a partire dalla data della scelta.In tal caso l’importo relativo alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 deve essere rivalutato. Qualora il lavoratore conferisca l’intero TFR maturando a forma pensionistica complementare l’azienda, anche se ha alle dipendenze più di 49 addetti, per quel lavoratore non dovrà effettuare alcun versamento al Fondo di tesoreria INPS per il TFR relativo ai mesi antecedenti al 1° luglio 2007.
    Se la scelta è effettuata da lavoratori assunti dopo il 31/12/2006, che non abbiamo già aderito a previdenza complementare nel corso di precedenti rapporti, il TFR maturato dalla data di assunzione a quella della scelta (modello TFR 2) deve essere versato al Fondo di Tesoreria INPS qualora l’azienda superi i 49 dipendenti.
    2) Scelta esplicita per il mantenimento in azienda
    La scelta di mantenere il TFR in un’azienda con più di 49 addetti comporta che il TFR maturando dovrà essere rivalutato e trasferito al Fondo di tesoreria presso l’INPS.
    In questo caso il versamento decorre dal 1° gennaio 2007 e l’adempimento deve essere effettuato a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione del modello TFR 1.
    Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.2006 e che non abbiano già espresso la propria volontà in merito alla destinazione del TFR, il versamento al Fondo di tesoreria dovrà avvenire con decorrenza dalla data di assunzione.
    Per i lavoratori assunti dopo il 30.06.2006, il versamento deve, invece, essere effettuato a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione del modello TFR 2, per un importo pari alla quota di TFR maturata dalla data di assunzione.
    In tutti i casi il versamento del TFR è soggetto alle stesse regole della contribuzione obbligatoria INPS. La scelta di mantenere il TFR in un’azienda con meno di 50 addetti non comporta l’obbligo di trasferimento dello stesso all’INPS.
    3) Silenzio assenso
    Qualora entro il 30 giugno 2007 non venga operata alcuna scelta, il datore di lavoro è tenuto al versamento del TFR maturando al Fondo di categoria con decorrenza dal 1° luglio 2007. Il TFR relativo ai mesi precedenti resta in azienda.
    Tale possibilità non si verifica per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2006 che non abbiano già aderito a previdenza complementare nel corso di precedenti rapporti. Anche in tal caso il TFR maturato nel semestre successivo all’assunzione deve essere versato al Fondo di Tesoreria se l’azienda supera i 49 dipendenti.

    Calcolo numero degli addetti
    Ai fini del trasferimento del TFR inoptato al Fondo di tesoreria INPS, il computo del limite aziendale di 49 addetti deve essere effettuato prendendo in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, esclusi quelli con contratti che non prevedono il TFR.
    Dal momento che il decreto prescinde espressamente dalla tipologia del lavoro subordinato, nel computo devono essere inclusi anche gli apprendisti.
    I lavoratori part-time, sono calcolati in proporzione all’orario, mentre i lavoratori assenti (servizio militare, aspettativa, gravidanza, ecc.), rilevano soltanto nel caso in cui non siano stati sostituiti con altro lavoratore dipendente.
    Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il limite dimensionale va calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006.
    Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 2006 si considera la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
    La dimensione aziendale dovrà formare oggetto di apposita dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro all’INPS.

    Ulteriori adempimenti INPS
    I datori di lavoro tenuti a conferire quote di TFR inoptato al Fondo di tesoreria INPS dovranno comunicare, in occasione delle denunce individuali mensili (denunce telematiche E-Mens), i seguenti dati:
    a) i lavoratori che al 31.12.2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare alla quale versano tutto il TFR;
    b) le informazioni sulla scelta effettuata dal lavoratore (sulla base del modello TFR1 e TFR2 ovvero attraverso modalità tacite) accompagnate dall’indicazione degli importi di TFR dovuto al Fondo di tesoreria nonché degli importi relativi ad eventuali prestazioni TFR anticipate dal datore di lavoro.

    Prestazioni erogate dal Fondo di tesoreria
    Dall’1.1.2007 il datore di lavoro è tenuto a provvedere alla rivalutazione, alle anticipazioni ed alla liquidazione delle eventuali quote TFR inoptate e, quindi, di competenza del Fondo di tesoreria INPS.
    Il conguaglio degli importi pagati per conto del Fondo INPS dovrà essere effettuato in via prioritaria sulle somme dovute al Fondo nel mese di erogazione della prestazione ed, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente nello stesso mese agli Enti previdenziali.
    L’importo di competenza del Fondo INPS erogato dal datore di lavoro non può superare l’ammontare complessivo dei contributi previdenziali obbligatori dovuti al Fondo INPS ed agli enti previdenziali con la denuncia contributiva del mese in cui avviene l’erogazione della prestazione. In tale ipotesi il datore di lavoro dovrà immediatamente comunicare al Fondo INPS tale circostanza.
    Quest’ultimo provvederà entro 30 giorni all’erogazione della quota di prestazioni non ricompresa nel conguaglio.
    Le anticipazioni del TFR sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato. Esse sono erogate dal datore di lavoro nei limiti di capienza dell’importo maturato in base agli accantonamenti effettuati fino al 31.12.2006. Nel caso in cui l’ammontare dell’anticipazione non trovi capienza con quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza viene erogata dal Fondo INPS.

    Fondo di previdenza complementare presso INPS
    Vengono fissate anche le regole di funzionamento del Fondo di previdenza complementare istituito presso l’INPS (FONDINPS), diverso dal predetto Fondo di Tesoreria.
    Fondinps, infatti, è un fondo di previdenza complementare a carattere residuale, nel senso che ad esso affluiscono le quote di TFR che per effetto del silenzio-assenso non possono essere destinate ad un Fondo di categoria. Tale ipotesi potrebbe verificarsi unicamente per i casi in cui nel settore di appartenenza dell’impresa non esitano…

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